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PROTOCOLLO

Uffici Mono-Tenant

PROTOCOLLO

Spiagge

Descrizione misure da adottare

1

ANALISI PRELIMINARE dello STABILIMENTO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

7

Misure per la PULIZIA e SANIFICAZIONE degli AMBIENTI

2

Misure

ORGANIZZATIVE

3

Misure di REGOLAMENTAZIONE dell’ACCESSO

4

Misure di REGOLAMENTAZIONE dell’UTILIZZO DEGLI SPAZI

5

Misure per

l’INFORMAZIONE

6

Misure per il miglioramento della QUALITÀ DELL’ARIA

8

Misure per la SORVEGLIANZA SANITARIA (dei LAVORATORI)

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ISTITUZIONE DEL “COMITATO”

La Direzione deve costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. Al Comitato devono partecipare oltre al Datore di Lavoro, al RSPP, al Medico Competente e al Rappresentanti dei Lavoratori, le rappresentanze sindacali (se presenti). (come previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020).

Il Comitato potrà eventualmente nominare una specifica figura, il “COVID-Manager”, che avrà la responsabilità di gestire l’implementazione ed il controllo dell’efficacia delle misure di rientro nonché il loro progressivo adeguamento in relazione all'evolversi dell'epidemia. Dovrà inoltre curare gli aspetti legati alla comunicazione (es. rendere noti gli aggiornamenti delle misure di prevenzione e protezione).

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di un comitato aziendale, si dovrà fare riferimento al Comitato Territoriale eventualmente istituito e composto, ad esempio: da Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, dagli RLST, dei rappresentanti delle parti sociali, da autorità sanitarie locali o altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione.

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1

ANALISI PRELIMINARE DELL'AZIENDA - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.1

Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio di contagio da virus SAR-CoV-2, è l’analisi accurata delle attività lavorative che si svolgono nello stabilimento balneare, del personale che opera, dell’organizzazione del lavoro, del lay-out dei luoghi e delle attività svolte in regime di appalto.

A seguito dell’analisi viene associato a ciascuna mansione il rischio di contagio correlato ed individuate eventuali specifiche criticità presenti.

Per la valutazione del livello di rischio di contagio viene adottata la metodologia definita dall’INAIL che prevede la classificazione in tre variabili:

  • Esposizione: alta probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca);

  • Prossimità: le caratteristiche intrinseche dell’attività non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio);

  • Aggregazione: la tipologia di attività prevede il contatto con altri soggetti (es. pubblico) oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo).

Il risultato finale della combinazione delle suddette variabili determina l’attribuzione del livello di rischio, sulla base del quale vengono decise e modulate le varie misure di prevenzione.

Infine, viene individuata la possibile presenza di “soggetti vulnerabili” ovvero più a rischio in quanto sussistono una o più delle seguenti condizioni:

  • età avanzata (oltre i 60 anni)

  • stato di gravidanza

  • presenza di patologie croniche, comprese le condizioni immunocompromesse

Per questi soggetti devono essere adottate specifiche misure di prevenzione e protezione più stringenti (per esempio ritardando il rientro in azienda).

2

Misure ORGANIZZATIVE

2.1

STUDIO DEI FLUSSI

(stabilimento balneare) La Direzione deve ridefinire i flussi di accesso allo stabilimento, differenziando le tipologie di utenza, e privilegiando la distinzione tra varchi di ingresso e di uscita in modo che convergano in un unico punto di controllo gestionale.

(spiaggia libera) Il Comune, ove possibile, deve valutare l’opportunità di individuare varchi di ingresso e di uscita alla spiaggia.

2.2

GESTIONE AFFOLLAMENTO

(stabilimento balneare)

La Direzione deve definire, in relazione agli spazi a disposizione, il numero massimo di Clienti che possono accedere allo stabilimento in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza minima di 1,5 m (corrispondente a circa 1 metro misurato tra le spalle, vedi Figura 5), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (accompagnatori di minori di 6 anni e persone non autosufficienti).

Adottare misure organizzative quali:

  1. organizzare la disposizione degli ombrelloni (o di altre tipologie di sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone (per file orizzontali o a rombo)

  2. ove non sia possibile garantire la distanza sopra citata, impiegare barriere fisiche (es. pannelli trasparenti)

  3. privilegiare l’accesso allo stabilimento tramite prenotazione

  4. al fine di prevenire assembramenti e ridurre il tempo di permanenza nell’area di ricevimento (check in), deve essere valutata l’opportunità di richiedere preventivamente al cliente (per es. in fase di prenotazione) di inviare alla Direzione tutte le informazioni necessarie alla registrazione, nonché copia del documento d’identità, che dovrà comunque essere esibito all’arrivo, fornendo contestualmente l’informativa sul trattamento dei dati personali

  5. ampliare, per quanto possibile, le zone d’ombra a disposizione dei clienti per prevenire assembramenti, soprattutto durante le ore più calde

  6. per quanto possibile, regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge, anche attraverso percorsi dedicati, e disposizione delle attrezzature, in modo da garantire in ogni circostanza il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o a questo assimilabile

Ai fini di poter rintracciare i contatti avuti con un eventuale caso di COVID-19, la Direzione dovrà mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

(spiaggia libera)

Nelle aree ad accesso libero il Sindaco e/o gli altri enti locali competenti (o eventuale Concessionario), deve valutare e applicare ogni adeguata misura volta a garantire condizioni di mitigazione dei rischi analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, comprendenti, ove necessario, la regolamentazione degli accessi per consentire il distanziamento interpersonale, con un numero massimo di bagnanti per spiaggia definito da un indice di affollamento.

Per quanto possibile dovrebbe essere promosso l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni) e mediante strumenti online, in modo da prevenire assembramenti.

In particolare il Comune/Concessionario deve disporre adeguate informative in merito alla responsabilizzazione individuale degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle seguenti misure di mitigazione e prevenzione del rischio di contagio:

  • rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m tra le persone

  • rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1,5 m tra lettini e sdraio

  • mantenimento di una distanziamento tra gli ombrelloni tale da garantire il distanziamento di cui sopra.

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di cui sopra è raccomandata la presenza di un addetto alla sorveglianza.

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3

Misure di REGOLAMENTAZIONE dell’ACCESSO

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3.1

VARCHI INGRESSO (stabilimento balneare)

  1. Prevedere un addetto al varco per regolamentare l’afflusso dei clienti ed evitare assembramenti. Dovranno accedere solo i clienti dello stabilimento. La Direzione dovrà regolamentare le modalità di accesso di eventuali ospiti dei clienti (per esempio in relazione all’affollamento presente in quel momento, potrà limitare il numero e/o il tempo di permanenza dell’ospite);

  2. l’installazione di cartellonistica informativa, segnalatori e delimitatori per garantire il distanziamento tra le persone eventualmente in fila al check in.

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3.2

MISURAZIONE TEMPERATURA PERSONE [1]  (stabilimento balneare)

Attuare presso il/i varco/i di entrata all’edificio, il controllo ( [2] ) della temperatura corporea delle persone in entrata. Se la temperatura risulta superiore a 37,5°:

  • PERSONALE DELLO STABILIMENTO - dovrà essere momentaneamente isolato in locale appositamente dedicato

  • FORNITORI e CLIENTI – non consentire l’accesso, raccomandare il rientro presso la propria abitazione, di avvisare il proprio medico di riferimento e seguire le procedure prevista dal Ministero della Salute.

La misurazione della temperatura va ripetuta tutte le mattine a chi entra nello stabilimento.

I clienti sono invece tenuti a segnalare alla Direzione la comparsa di eventuali sintomi influenzali.

 

[1] Si precisa che l’Allegato 9 del DPCM 13.10.2020, “Linee guida per la riapertura attività economiche e produttive” redatte dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome non prevede l’obbligo di misurazione della temperatura corporea.

[2] Per questioni legate alla tutela della privacy rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso fornire all’interessato l’informativa sul trattamento dei dati personali indicando come finalità del trattamento, l’attività di prevenzione dal contagio da COVID-19 con riferimento all’l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e, come durata della conservazione dei dati, il termine dello stato d’emergenza. Il soggetto incaricato della misurazione della temperatura deve essere:

  • dotato dei DPI previsti;

  • istruito in merito alle modalità per la rilevazione della temperatura o di eventuali altri parametri fisiologici;

  • nominato come “autorizzato al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del GDPR con specifiche istruzioni.

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3.3

GESTIONE ACCESSO AZIENDE TERZE IN APPALTO (stabilimento balneare) (servizi di manutenzione, pulizia, security ecc.)

Garantire che:

  1. gli interventi manutentivi vengano valutati singolarmente al fine di predisporre congiuntamente le idonee misure di prevenzione ed esecuzione.

  2. per quanto possibile, l’esecuzione delle attività avvenga in orari tali da ridurre le occasioni di contatto con il personale dello stabilimento ed i clienti.

  3. ove possibile, venga individuato o installato un servizio igienico dedicato al personale delle ditte “esterne”, con divieto di utilizzo di quelli del personale dello stabilimento.

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3.4

GESTIONE CONSEGNA FORNITURE (es. carico/scarico prodotti alimentari, ecc.)

Individuare procedura di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale e con i clienti.

In particolare la procedura deve prevedere:

  • ove possibile, che gli autisti dei mezzi di trasporto restino a bordo dei propri mezzi. In ogni caso che il trasportatore mantenga la rigorosa distanza di almeno 1 metro;

  • di non consentire agli autisti l’accesso ai locali per nessun motivo;

  • ove possibile, che l’autista utilizzi un servizio igienico dedicato, con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e dei clienti.

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3.5

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario adottare DPI quali mascherine, guanti, occhiali, camici, ecc.

Pertanto la Direzione, in relazione alle singole mansioni/attività svolte dai lavoratori, deve distribuire ai propri dipendenti/collaboratori mascherine monouso di tipo FFP2 oppure di tipo chirurgico e, ove ritenuto necessario, guanti monouso, occhiali ecc.. L’utilizzo dei guanti non esime chi li indossa dal lavaggio periodico delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Si precisa che tutti lavoratori che condividono spazi comuni, in cui non è garantibile la distanza di 1 metro, devono utilizzare una mascherina chirurgica (come normato dal DL n° 9 (art. 34) in combinato disposto con il DL 18 (art. 16 c 1)).

La Direzione deve disporre di una dotazione di riserva per qualsiasi evenienza e deve individuare, una o più figure di riferimento per la verifica delle scorte dei prodotti in oggetto.

In fase di consegna dei DPI devono essere consegnate anche le indicazioni d’uso e le modalità di riassegnazione.

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4

Misure di REGOLAMENTAZIONE dell’UTILIZZO DEGLI SPAZI

4.1

SPAZI COMUNI

Mettere a disposizione presso tutti i punti di accesso e nelle aree comuni in prossimità dei servizi agli utenti (bar, ristorante, bagni ecc.) un contenitore con gel disinfettante. Il contenitore deve essere dotato di invito a lavarsi le mani.

Mettere a disposizione degli utenti cestini dedicati alla raccolta di DPI monouso dotati di coperchio con apertura a pedale o fotocellula.

Vietare qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet, ecc.. Vietati altresì gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.

4.2

AREE GIOCO BIMBI

Per le aree giochi e svago bimbi è necessario attenersi alle seguenti regole, che devono essere comunicate agli utenti, per esempio, con specifiche istruzioni affisse nell’area:

  • il gestore deve limitare l’accesso definendo il numero massimo di persone che possono occupare contemporaneamente l’area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento fisico nell’area (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area);

  • il gestore deve consentire l’accesso solo a bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;

  • il gestore deve consentire l’accesso solo a chi indossa la mascherina se di età superiore ai 3 anni;

  • il gestore deve supervisionare lo spazio controllando che l’area venga utilizzata nel rispetto delle regole qui sopra citate;

  • il gestore deve effettuare periodicamente (almeno 1 volta al giorno) le pulizie degli elementi di arredo e delle attrezzature con pulizia approfondita delle superfici più toccate (con detergente neutro o prodotto igienizzante)

Il genitore o l’adulto familiare accompagnatore, oppure il ragazzo se almeno 14enne, deve attenersi alle seguenti regole che devono essere comunicate agli utenti, per esempio, con specifiche istruzioni affisse nell’area:

  • accompagnare il bambino o l’adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:

a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico;

b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore.

  • in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l’accompagnatore dell’’adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull’area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico;

4.3

ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI (piccoli natanti quali canoe, tavole da surf, ecc.)

Regolamentare le modalità di assegnazione ai clienti delle attrezzature a noleggio.

4.4

ATTREZZATURE DA SPIAGGIA (es. lettini, sdraio)

Quando non posizionate sotto l’ombrellone (o altro sistema di ombreggio), deve sempre essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

Apposita cartellonistica prescrittiva deve essere posizionata diffusamente in spiaggia.

4.5

ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE

Vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Apposita cartellonistica prescrittiva deve essere posizionata diffusamente in spiaggia.

4.6

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI e delle DOCCE (a disposizione del pubblico e del personale)

Regolamentare l’accesso ai servizi igienici/docce riservati ai clienti. In particolare consentire l’accesso una persona per volta, fatta eccezione per: i membri dello stesso nucleo famigliare, gli accompagnatori di minori e di persone non autosufficienti.

In corrispondenza dei servizi igienici mettere a disposizione un gel disinfettante.

Apporre opportuna cartellonistica richiamante:

  1. il rispetto della distanza minima di 1 m tra gli utenti in fila

  2. la disinfezione delle mani sia all’ingresso che all’uscita dal locale.

Per i servizi igienici del personale valgono le regole generali di distanziamento sociale (quindi accesso uno alla volta) e di igiene (lavaggio mani in ingresso e uscita).

4.7

CABINE

Regolamentare l’accesso alle cabine. In particolare consentire l’accesso una persona per volta, fatta eccezione per: i membri dello stesso nucleo famigliare, gli accompagnatori di minori e di persone non autosufficienti.

Apposita cartellonistica prescrittiva deve essere posizionata in prossimità delle cabine.

4.8

LOCALE PER ISOLAMENTO TEMPORANEO

Dedicare un locale destinato a isolare momentaneamente, in attesa della “valutazione”, il personale/collaboratori dello stabilimento la cui temperatura corporea, durante lo svolgimento delle sue mansioni, risulti superiore a 37,5 °C.

Inoltre si dovrà:

  1. ove possibile, mantenere una leggera prevalenza dell’estrazione dell’aria dal locale rispetto alla mandata (locale in leggera depressione);

  2. definire una procedura, in conformità ai protocolli sanitari/regionali, per effettuare la “valutazione” del soggetto ed eventualmente gestire il trasferimento nella sede idonea ad effettuare tutti i necessari accertamenti sanitari (in APPENDICE A è riportato un esempio di procedura conforme);

  3. installare apposita cartellonistica sulla porta di accesso al locale indicante la presenza di caso di valutazione all’interno e divieto di accesso;

  4. invitare il soggetto in valutazione a non uscire dal locale se non per motivi di estrema urgenza (es. emergenza, servizi igienici…).

4.9

LAY OUT UFFICI

Studiare la disposizione delle postazioni di lavoro in modo da garantire il distanziamento minimo di 1 m tra le persone.

4.10

CUCINA

Gli addetti alla preparazione degli alimenti devono aver ricevuto un addestramento e/o una formazione specifica in materia di igiene alimentare conforme alla normativa vigente e devono applicare tutte le regole già in uso.

Tutti gli addetti alla preparazione degli alimenti devono indossare mascherina e guanti. I guanti devono essere cambiati dopo ogni attività non legata alla preparazione del cibo, come ad esempio l’apertura /chiusura di porte o lo svuotamento di contenitori. Ad ogni cambio di guanti lavarsi le mani.

Nel caso i locali non consentano il distanziamento tra gli addetti alla preparazione degli alimenti, occorre valutare la possibilità di mettere in atto misure alternative quali, ad esempio:

  • limitare il numero di addetti presenti contemporaneamente facendo dei turni

  • ridurre o modificare l’offerta del menù in modo da poter impiegare meno personale o consentirne la turnazione.

4.11

SALA/AREA DEDICATA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE (compresi snack bar)

Definire il numero massimo di persone che possono occupare contemporaneamente l’area in modo da poter garantire la distanza minima di 1 m tra persone sedute ai tavoli, salvo il caso dei nuclei familiari, di persone che condividono la stanza, degli accompagnatori di minori di anni sei o di persone non autosufficienti che possono sedere allo stesso tavolo senza rispettare la suddetta distanza; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

La distanza sopra indicata potrà essere ridotta mediante l’interposizione tra i tavoli di specifiche schermature.

In esito a questa verifica adottare una o più delle seguenti misure:

  1. regolamentare l’afflusso e il deflusso delle persone, per esempio con una persona dedicata, che garantisca all’interno la presenza del numero massimo sopra determinato nonché il distanziamento tra persone in fila (si consiglia di delimitare l’area con tendiflex);

  2. dove è possibile, dedicare una porta all’entrata e una all’uscita. In corrispondenza dell’entrata rendere disponibile un detergente per le mani con obbligo di utilizzo;

  3. la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, fatte salve le eccezioni di cui al primo comma (indicare la posizione da tenere per esempio applicando marker a pavimento);

  4. predisporre appositi cestini dove buttare i DPI monouso e i fazzoletti;

  5. dotare la cassa di uno schermo di protezione atto a prevenire il contagio tramite droplet

  6. per il pagamento dovrà essere preferito il pagamento tramite POS contact-less, senza passaggio di contanti all’operatore.

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità dell’area.

In particolare, nella somministrazione di alimenti e bevande adottare le seguenti misure:

  • La consumazione a buffet self-service non è consentita così come non è consentita la condivisione di condimenti, dolcificanti. Utilizzare prodotti confezionati monodose.

  • L’eventuale buffet dovrà essere “servito” ed i prodotti esposti dovranno essere protetti da schermo protettivo. Le persone che usufruiscono del servizio dovranno ritirare il cibo/bevanda una per volta.

  • Evitare la messa a disposizione di menu cartaceo, lo stesso potrà essere mostrato tramite espositori posti all’ingresso dell’area, mediante specifica Applicazione IT. Potranno essere utilizzati menu cartacei ma rigorosamente monouso.

In particolare, nella pulizia dei tavoli adottare le seguenti misure:

  • Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. In caso di utilizzo di coprimacchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire questi ultimi.

  • In assenza di tovaglia che copre l’intero tavolo, questo va pulito dopo ogni servizio.

  • Il tovagliato sporco deve essere riposto in un contenitore chiuso e separato dal carrello di quello pulito. Manipolare e scuotere il meno possibile la biancheria sporca nell’ambiente prima dell’inserimento nel contenitore

  • Nel trasporto e stoccaggio della biancheria all’interno della struttura attenersi rigorosamente alle regole consuete di separazione tra i percorsi sporco e pulito

Affidare il lavaggio della biancheria a impresa qualificata, dotata di certificazione UNI EN 14065 secondo le Linee guida di Assosistema Confindustria.

4.12

SEDUTE E SEDIE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Non consentire l’utilizzo di sedute con imbottitura rivestita in tessuto/pelle oppure rivestirle con pellicole monouso (da sostituire ad ogni utilizzo).

Valutare l’opportunità di sostituire le sedute di cui sopra con sedute costituite da materiale facilmente pulibile ed igienizzabile (es. policarbonato, polietilene, metallo, legno).

4.13

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI CON ASPORTO

Gli alimenti, preparati secondo le vigenti norme igienico sanitarie da personale dotato di mascherina e guanti, devono essere consegnati all’ospite in idonei contenitori monouso, accuratamente chiusi.

4.14

LOCALE RECEPTION

Definire una specifica modalità di accesso al locale. In particolare è necessario prescrivere che:

  1. l’avvicinamento alla Reception ed ai relativi operatori, da parte degli utenti, avvenga una persona alla volta, per la durata strettamente necessaria, garantendo sempre il mantenimento della distanza minima di 1 m dal personale presente;

  2. il desk (front office) venga dotato di uno schermo di protezione atto a prevenire il contagio tramite droplet (se non già presente);

  3. vengano adottate le seguenti misure di prevenzione:

    • evitare di entrare in contatto con il personale del turno uscente, mantenendo sempre da quest’ultimo una distanza minima di 1 m;

    • mantenere sempre la suddetta distanza anche dagli altri operatori del medesimo turno;

    • eseguire, a fine turno, a cura dell’operatore uscente, la pulizia della postazione di lavoro (tavolo, tastiera, mouse, telefono, cancelleria, ecc.) con appositi prodotti detergenti messi a disposizione dal Datore di Lavoro;

    • eventualmente valutare se proteggere le apparecchiature con tasti/pulsanti tramite pellicole o apposite custodie al fine di facilitarne l’igienizzazione dopo l’utilizzo (es. telecomandi, POS, telefoni fissi…);

    • evitare di mettere a disposizione dei clienti e dei fornitori cancelleria, quali penne e graffettatrici e nel caso, provvedere all’immediata igienizzazione della stessa dopo l’utilizzo

    • chiedere ai clienti di effettuare il pagamento preferibilmente mediante carte di credito e bancomat dotati di sistema “contact less”, applicazioni smartphone, bonifico bancario o simili.

  4. venga garantita l’aereazione del locale (ove possibile favorendo il ricircolo naturale dell’aria attraverso l’apertura di porte/finestre).

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità dell’area in oggetto.

4.15

LOCALI DI RICEVIMENTO/CONSEGNA MERCI

  1. Richiedere che l’operatore si igienizzi le mani prima di scaricare la merce dal mezzo;

  2. (ove possibile) non fare entrare l’operatore nei locali dell’azienda;

  3. Fare utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati ai fornitori, se presenti.

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità della/e aree in oggetto (Figura 3).

4.16

SPOGLIATOI (dedicati a personale di servizio dello stabilimento)

  1. Richiedere che l’operatore utilizzi il locale per il tempo strettamente necessario;

  2. Richiedere il mantenimento della distanza minima di 1 m;

  3. (armadietti) assegnare gli armadietti a singole persone (no armadietti a rotazione);

  4. Richiedere un aumento del ricambio d’aria aprendo le finestre (ove presenti).

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità della/e aree in oggetto (Figura 4).

4.17

PARCHEGGIO AUTOVETTURE (se presente)

Valutare la necessità o meno di ridurre i posti auto utilizzabili in modo da agevolare il mantenimento della distanza di sicurezza tra gli utenti che salgono e scendono delle autovetture.

Ancora 4

5

Misure per l’ INFORMAZIONE

5.1

INFORMAZIONE DEL PERSONALE

La Direzione deve comunicare a tutto il personale, mediante invio di apposita Informativa, le specifiche misure adottate per la riapertura graduale degli ambienti lavorativi nonché le norme comportamentali e le misure igienico sanitarie a cui attenersi all’interno degli ambienti.

Prima di accedere agli spazi di lavoro, richiedere a tutto il personale la sottoscrizione dell’Autodichiarazione di cui all’APPENDICE C.

In particolare, ciascun lavoratore dovrà dichiarare di non essere già risultato positivo all’infezione COVID 19. In caso contrario per poter rientrare, dovrà fornire al Medico Competente il CERTIFICATO MEDICO da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L’Informativa e l’Autodichiarazione potranno essere somministrate mediante specifica Applicazione IT oppure tramite invio di e-mail).

5.2

INFORMAZIONE DEL PERSONALE DI AZIENDE TERZE IN APPALTO (servizi di manutenzione, pulizia, security ecc.)

  1. Il personale del fornitore, prima di accedere, deve prendere visone dell’Informativa sulle misure adottate del Committente e sottoscrivere l’Autodichiarazione di cui all’APPENDICE C.

In particolare, ciascun lavoratore dovrà dichiarare di non essere già risultato positivo all’infezione COVID 19. In caso contrario per poter accedere, dovrà fornire al Medico Competente della Società Committente la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone.

L’Informativa e l’Autodichiarazione potranno essere somministrate mediante specifica Applicazione IT.

  1. Il personale del fornitore presenti una dichiarazione a firma del proprio datore di lavoro, che dia evidenza dell’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

  2. Nel caso il personale del fornitore risultasse positivo al tampone COVID-19, il Datore di Lavoro della Ditta dovrà informare immediatamente il Medico Competente del Committente fornendo collaborazione con l’autorità sanitaria ed elementi utili all’individuazione di eventuali contatti avuti.

Il committente deve effettuare il controllo del rispetto, da parte del personale del fornitore, delle misure contenute nell’Informativa fornita.

5.3

INFORMAZIONE DEI CLIENTI

Predisporre e fornire ai clienti una specifica Informativa (tenuto conto delle differenze linguistiche) in merito alle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Direzione e le misure igienico sanitarie ( [1] ) a cui attenersi nell’ambito dello stabilimento:

  1. evitare il contatto ravvicinato con persone con persone che soffrono di infezioni respiratorie

  2. evitare abbracci e strette di mano

  3. rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone

  4. coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso o con il gomito quando si starnutisce e tossisce

  5. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

  6. utilizzare mascherine per la protezione delle vie respiratorie (anche “di comunità”) in caso di impossibilità a mantenere la distanza di 1 m

Inoltre dovrà essere fatta sottoscrivere l’Autodichiarazione contenente le condizioni necessarie per l’accesso alla struttura.

Per esempio potranno essere adottate le seguenti modalità di somministrazione dell’Informativa e dell’Autodichiarazione:

  • (in caso di prenotazione telefonica) trasmissione dei documenti da consegnare firmati per accettazione all’atto del check-in;

  • (in caso di prenotazione online) visualizzazione dell’informativa nella schermata di acquisto con richiesta di inserire una spunta sull’Autodichiarazione per accettazione delle condizioni;

  • (in tutti gli altri casi) informativa consegnata al momento del check-in con richiesta di firma dell’Autodichiarazione per accettazione delle condizioni.

Si suggerisce inoltre, al momento del check in, che il nuovo cliente venga accompagnato all’ombrellone da personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri le misure di prevenzione da rispettare.

In corrispondenza degli ingressi, e comunque in posizione ben visibile, applicare opportuni cartelli informativi richiamanti le misure igienico sanitarie sopra elencate (es. Figura 7).

 

[1]  la modalità più opportuna di somministrazione di queste informazioni dovrà essere definita dalla Società. Affissione di cartelli (Figura 1), consegna di opuscolo informativo, invio di messaggi su cellulare e tablet, utilizzo di Applicazione IT ecc. come previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020.

Ancora 5

6

Misure per il miglioramento della QUALITÀ DELL’ARIA

6.1

VENTILAZIONE NATURALE (uffici e spazi chiusi in genere)

In presenza di finestre apribili, tutte le mattine prima dell’avvio delle attività e durante la giornata, aprire le finestre per incrementare la ventilazione naturale degli ambienti.

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità dell’area in oggetto.

6.2

VENTILAZIONE MECCANICA (uffici e spazi chiusi quali locali collettivi di consumazione pasti)

In presenza di impianto di ventilazione centralizzato, adottare le seguenti misure:

  1. eliminare la funzione di ricircolazione dell’aria (la ventilazione deve avvenire con il 100% di aria esterna);

  2. aumentare il ricambio d’aria negli ambienti attivando la ventilazione a velocità nominale almeno 2 ore prima l’inizio dell’utilizzo dell’edificio e riducendola al minimo almeno 2 ore dopo il termine del periodo d’uso giornaliero. In caso di sistemi con controllo delle portate d’aria centralizzato in base alla concentrazione di CO2 negli ambienti, abbassare il limite di intervento a 400 ppm, soglia che di fatto attiva il funzionamento costante delle macchine;

  3. mantenere attivo l’impianto di ventilazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La notte e nei momenti di minor occupazione potrà essere abbassata la velocità;

  4. mantenere attivo l’impianto di estrazione aria dai WC 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

  5. fare ispezionare le apparecchiature di recupero termico (in particolare i recuperatori di calore di tipo rotativo ed entalpico) assicurandosi che non vi siano perdite che possano miscelare i flussi d’aria in ingresso e in uscita;

  6. (in presenza di impianto di umidificazione) nel funzionamento invernale, umidificare l’aria esterna al fine di mantenere l’umidità relativa all’interno degli ambienti al di sopra del 40%.

6.3

PULIZIA IMPIANTI (ventilazione, condizionamento)

Aumentare la frequenza di pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento (UTA) e praticare la loro disinfezione con prodotti virucidi.

Aumentare la frequenza di pulizia dei filtri dei fan-coils.

Aumentare la frequenza di pulizia delle griglie/bocchette di immissione/estrazione aria (con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%).

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7

Misure per la PULIZIA e SANIFICAZIONE degli AMBIENTI

7.1

SANIFICAZIONE PRE-APERTURA

Prima della riapertura la Direzione deve effettuare una sanificazione straordinaria completa di tutti gli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e delle attrezzature da spiaggia.

Per sanificazione si intende: la pulizia (con detergenti tradizionali) e la successiva disinfezione (con idonei prodotti disinfettanti). Le modalità di disinfezione degli ambienti dovranno essere decise in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi da trattare.

Per la sanificazione il Datore di Lavoro deve incaricare ditte in possesso di:

  • Inscrizione in CCIAA con specifico riferimento alla Sanificazione

  • Personale specificatamente formato nelle procedure di sanificazione e gestione dei prodotti disinfettanti (ozono, cloro, perossidi)

  • Documento di Valutazione Rischi in cui sia presente l’attività di sanificazione

7.2

PROCEDURE DI PULIZIA ORDINARIA

L’azienda deve effettuare la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (aree gioco bimbi, servizi igienici, docce ecc.).

Incrementare la frequenza delle pulizie, con comuni detergenti, delle principali superfici di contatto quali, ad esempio:

  • interruttori

  • maniglie di porte e finestre

  • superfici dei servizi igienici e sanitari

  • piani di appoggio dei tavoli

  • pulsantiere di distributori automatici

7.3

SANIFICAZIONE PERIODICA

Periodicamente l’azienda deve effettuare la sanificazione completa di tutti gli ambienti, delle postazioni di lavoro (tavoli, tastiere, schermi touch ecc.) e delle aree comuni e di svago.

Inoltre devono essere previste le seguenti operazioni:

  • sanificazione (pulizia e successiva disinfezione) di lettini, sdraio e ombrelloni ad ogni cambio di assegnatario (persona o nucleo famigliare) ed in ogni caso ad ogni fine giornata;

  • sanificazione delle cabine ad ogni cambio di ospite;

  • disinfezione delle attrezzature a noleggio fornite ai clienti (es. piccoli natanti quali canoe, tavole da surf, gommoni), al termine di ogni turno di utilizzo da parte dei clienti.

7.4

PULIZIA POSTAZIONI DI LAVORO

Al fine di consentire una più efficace effettuazione delle operazioni di pulizia e sanificazione della postazione di lavoro, dare disposizione di rimuovere, a fine giornata, tutti gli effetti personali conservati sul tavolo (clean desk policy).

7.5

PULIZIA POSTAZIONI DI LAVORO “NON ASSEGNATE”, SOGGETTE A TURNAZIONE (es. desk della reception)

Ad ogni cambio di turno, dare disposizioni per la pulizia delle principali superfici di contatto (tavolo, tastiere, schermi touch, sistemi di pagamento, mouse ecc.). La pulizia deve essere effettuata direttamente dall’utente al termine del turno mediante i prodotti messi a disposizione dalla Società.

7.6

LAVAGGIO STOVIGLIE E BIANCHERIA DA TAVOLA

Tutti i piatti, posate e bicchieri devono essere lavati in lavastoviglie, compresi quelli che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano stati toccati dagli ospiti o dal personale.

7.7

PULIZIA ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE

Individuare eventuali attrezzature/dotazioni a disposizione del personale che possono favorire la diffusione del virus quali, ad esempio:

  • Forni a micro onde

  • Bollitori di acqua

  • Distributori di acqua potabile

Per queste attrezzature deve essere opportunamente regolamentato l’utilizzo (eventualmente anche vietandolo) e definite specifiche modalità di pulizia.

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità dell’attrezzatura.

7.8

DISINFEZIONE AMBIENTI DOVE HA SOGGIORNATO PERSONA RISULTATA INFETTA

L’ambiente deve essere sanificato secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, e deve essere ventilato.

La Direzione potrà inoltre valutare di non ri-assegnare la camera per un certo numero di giorni (per esempio 72 ore, 3gg, periodo oltre il quale, in base all’attuale stato della ricerca, si presume che la carica virale del Sars-Cov-2 si annulli su ogni tipo di superficie).

Per la sanificazione dell’ambiente applicare le misure straordinarie di seguito riportate:

  • a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con detergente neutro e successiva disinfezione. Per la disinfezione, da effettuare sempre dopo la pulizia, utilizzare ipoclorito di sodio 0,1%. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare alcol etilico al 75% o soluzioni similari;

  • durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o di tipo chirurgico, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;

  • vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate più di frequente quali, per esempio, interruttori, maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, pulsantiere ascensori, ripiani della scrivania, cornette del telefono.

7.9

GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

DPI monouso e panni monouso per la “normale” pulizia/disinfezione.

Dotare il personale di appositi cestini dedicati alla raccolta di DPI monouso e di panni monouso utilizzati per la normale pulizia/disinfezione delle superfici. Questi rifiuti devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del secco indifferenziato.

Mascherine, guanti, panni e stracci utilizzati per la sanificazione/decontaminazione dell’ambiente in cui ha soggiornato un soggetto sospetto o confermato di COVID 19.

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione, immediatamente dopo il termine dell’attività, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto (rif. Circolare del Min. Salute n. 5443 del 22/02/2020: “…I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)…”, corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291).

7.10

PULIZIA MEZZI DI TRASPOSTO AZIENDALI / ATTREZZATURE, NON AD USO ESCLUSIVO

In funzione della tipologia di mezzo/attrezzatura a disposizione del personale regolamentarne l’utilizzo e la pulizia.

In particolare per gli autoveicoli/van per trasporto clienti devono essere previste le seguenti misure:

  • dotare l’autoveicolo di un pacco di guanti monouso, di un flacone di gel igienizzante e di panni monouso

  • prima e dopo l’utilizzo arieggiare l’abitacolo aprendo i finestrini

  • utilizzare guanti monouso e mascherine (sia conducente che passeggero/i)

  • il passeggero deve accomodarsi sul sedile posteriore e comunque in modo da garantire un distanziamento di almeno 1 metro

  • al termine dell’utilizzo pulire con gel e panni in dotazione: il volante, le maniglie, il pomello della leva del cambio.

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8

Misure per la SORVEGLIANZA SANITARIA (dei lavoratori)

8.1

REINTEGRO LAVORATORI DOPO L’INFEZIONE COVID 19

Il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’”idoneità alla mansione” (rif. D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

8.2

La sorveglianza sanitaria periodica dei dipendenti deve proseguire nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. In particolare:

  • dovranno essere privilegiate le “visite preventive”, le “visite a richiesta” e le “visite da rientro” da malattia

la sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta (sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio)

8.3

Il Medico Competente deve collaborare con il Datore di Lavoro e le altre figure aziendali (RLS/RLST) nell’integrare e proporre misure di regolamentazione legate al COVID-19, per esempio dovrà:

  • proporre eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione, in caso di personale con particolare fragilità a causa di patologie attuali o pregresse, stato di gravidanza, età avanzata

  • aggiornare la formazione e l’informazione nei confronti dei lavoratori rispetto al rischio biologico ed alle misure di prevenzione adottate

  • attuare gli adempimenti richiesti dalle autorità sanitarie competenti

  • effettuare formazione su regole igieniche di base

In particolare, il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

8.4

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, rispetto alla normale sorveglianza sanitaria del personale operata dal Medico Competente, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, la Società fornirà la massima collaborazione.

Analogamente, verranno informati i dipendenti di questa eventualità con richiesta di fornire la massima collaborazione.

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